Nella maggior parte delle aziende artigiane ed industriali che impiegano sino a 30 Lavoratori, il Datore di Lavoro può svolgere direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Purtroppo, però, molte volte si riscontra che l’adempimento (o, meglio, il non adempimento) si ferma all’autonomina o al più all’ottenimento di un attestato di formazione corso specifico.
Ebbene, essere un R.S.P.P. è ben altro, implica dei compiti precisi e la conduzione approssimativa (se non addirittura inesistente) del ruolo può portare a importanti conseguenze anche di carattere penale.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi deve provvedere, con costanza e capacità, a:
-individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
-elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
-elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
-proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
-partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
-fornire ai lavoratori informazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
E’ possibile affidarsi ad un RSPP esterno all’azienda che sappia accompagnare il Datore di Lavoro nel tutelare tutte le persone coinvolte in termini di sicurezza e salute e tutelare il Datore di Lavoro stesso con riferimento a quelli che sono i suoi obblighi, evitando che si esponga a spiacevoli conseguenze.
Restiamo a disposizione per approfondimenti.
